Table Of ContentISSN 1970-0903
Studi
sull’integrazione
europea
numero 2 · 2007 | anno II
Rivista quadrimestrale
Studi
sull’integrazione
europea
numero 2 · 2007 | anno II
Rivista quadrimestrale
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Ennio Triggiani – Ugo Villani
Comitato di redazione
Giandonato Caggiano (coordinatore) – Valeria Di Comite – Ivan Ingravallo –
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Autorizzazione del Tribunale di Bari del 22/03/2006 n° 19
Direttore responsabile: ennio t riggiani
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Sommario
Christian t omuschat
I diritti sociali nella Convenzione europea dei diritti del-
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l’uomo
Gianluigi palombella
Il rule of law, la democrazia e il diritto internazionale. A
255
partire dall’esperienza degli Stati Uniti
Sergio M. carbone
Obiettivi di diritto materiale e tendenze del diritto inter-
285
nazionale privato e processuale comunitario
Martin Westlake
305
Managing Inter-institutional Conflict
Nicola colaianni
L’influenza della “Costituzione europea” sul diritto (sta-
315
tale) di libertà di religione
Giandonato caggiano
L’evoluzione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
335
nella prospettiva di un’Unione basata sul diritto
NOTE E COMMENTI
Francesco seatzu
La Carta dei diritti fondamentali: un nuovo parametro di
377
legittimità degli atti comunitari?
Alessandro l attarulo
389
Unione europea: un’identità plurale nella memoria
227
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Sommario
RECENSIONI
A. a dinolfi , L. daniele , B. nascimbene , S. a madeo
(a cura di), L’applicazione del diritto comunitario della
concorrenza. Commentario al regolamento (CE) n. 1/
2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002
Milano, Giuffrè, 2007
417
(G. Caggiano)
B. nascimbene , M. condinanzi (a cura di), Giurisprudenza
di diritto comunitario. Casi scelti
Milano, Giuffrè, 2007
421
(U. Villani)
L. f. p ace , Diritto europeo della concorrenza – divieti
antitrust, controllo della concentrazioni e procedimenti
applicativi
Cedam, Padova, 2007
423
(A. M. Romito)
A. morselli , Storia dell’Unione Monetaria Europea
Bari, Cacucci, 2007
425
(F. Moliterni)
Libri ricevuti 427
Elenco delle abbreviazioni 429
Indice degli autori 431
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Articoli
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Christian Tomuschat
I diritti sociali nella Convenzione
europea dei diritti dell’uomo*
sommario : 1. Introduzione. – Parte I: La linea di demarcazione tra diritti civili e politici e dirit-
ti economici e sociali. – 2. Obblighi positivi e negativi. – 3. La pretesa a specifici benefici
individuali. – 4. Il caso Airey: una pietra miliare. – Parte II: La giurisprudenza della Corte
concernente le misure positive di protezione. – 5. Persone in stato di detenzione. – 6. Altre
persone vulnerabili. – 7. Situazioni di dipendenza de facto. – 8. Tutela contro i poteri forti
della società. – 9. La tutela contro il degrado ambientale. – 10. La situazione generale, con
particolare riferimento all’art. 2. – 11. L’obbligo di fornire un meccanismo di attuazione dei
diritti dei privati. – 12. Conclusioni provvisorie. – Parte III: L’obbligo degli Stati di fornire
specifiche prestazioni finanziarie a singoli individui. – 13. Nessun diritto generale ai sussidi
pubblici. – 14. Casi eccezionali: estrema miseria umana. – 15. Eguaglianza e non-discrimi-
nazione. – 16. Conclusioni.
1. In un fondamentale contributo sui diritti sociali, pubblicato nel 1972,
Luzius Wildhaber sottolineava l’importanza di questo gruppo di diritti quale
necessario complemento dei diritti umani tradizionali, così come sono emersi
nella tradizione occidentale1. In detto contributo, egli si soffermava sulla accen-
tuata tendenza a riconoscere nei diritti umani, quale che sia la loro classifica-
zione, un sistema coerente. Il richiamo del Presidente Roosevelt alla “libertà dal
bisogno e dalla paura”, enunciato nel 1941 in occasione dell’annuale messaggio
al Congresso americano, già aveva sintetizzato in poche parole questa idea cru-
ciale. Allo stesso modo, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adot-
tata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite, elencava,
in un unico documento entrambi i gruppi di diritti, non solo quelli “classici” così
come emergevano dalla storia costituzionale, principalmente, dell’Europa occi-
dentale e dell’America del Nord, ma anche i diritti economici e sociali che
appartenevano al nucleo essenziale delle costituzioni di tutti i Paesi socialisti2.
* Traduzione dall’inglese di Francesco Cherubini.
1 l. W ildhaber , Soziale Grundrechte, in p. saladin , l. W ildhaber (Hrsg.), Der Staat als Auf-
gabe. Gedenkschrift für Max Imboden, Basel-Stuttgart, 1972, pp. 371-391.
2 Non ci soffermiamo sulla questione di quale genere di effettività avessero i diritti econo-
mici e sociali nei sistemi socialisti. A tal proposito, d. b eetham , Democracy and Human Rights:
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Christian Tomuschat
Tuttavia, quando si decise di tradurre i diritti umani da proclamazioni politiche
a contenuti giuridici vincolanti, l’unità venne meno. I redattori ritenevano che vi
fossero differenze molto profonde non solo rispetto alla natura delle due catego-
rie di diritti, ma pure riguardo ai metodi per la loro attuazione. Di conseguenza,
sembrò opportuno separarli, fissando le rispettive discipline in due differenti
strumenti. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950
(di seguito: CEDU) aveva un contenuto limitato essenzialmente ai diritti civili e
politici, mentre la Carta sociale europea (di seguito: CSE)3, che ha introdotto un
considerevole numero di diritti di “seconda generazione”, l’ha seguita a distanza
di più di dieci anni (18 ottobre 1961)4. Egualmente, a livello delle Nazioni Unite,
il progetto di redigere un’unica e onnicomprensiva convenzione per la prote-
zione dei diritti umani fu abbandonato a beneficio di due distinti strumenti, il
Patto internazionale sui diritti civili e politici, da un parte, e il Patto internazio-
nale sui diritti economici, sociali e culturali (di seguito: Patto), dall’altra – adot-
tati peraltro lo stesso giorno5. In tal modo, una profonda dicotomia è parsa
caratterizzare l’effettiva attuazione dei diritti umani. A tal proposito, Luzius
Wildhaber, riferendosi alla spinta che i diritti sociali hanno ricevuto dai trattati
internazionali, non ha ricordato fra questi la CEDU.
Quest’ultima, infatti, è stata volutamente predisposta come strumento di
garanzia di quei soli diritti che avevano avuto un ruolo essenziale nella tradi-
zione occidentale6. In un momento in cui l’Europa cominciava lentamente a
superare gli effetti devastanti della seconda guerra mondiale, i redattori compre-
sero che sarebbe stato troppo rischioso prevedere degli impegni che gli Stati
membri del Consiglio d’Europa avrebbero avuto gravi difficoltà ad adempiere.
Perfino quando nel 1961 decisero di procedere a concordare il testo della CSE,
essi mostrarono grande cautela. Essi chiarirono che i diritti elencati nella Parte I
della CSE venivano accettati solamente come “obiettivi” delle loro politiche,
nella Parte II specificarono, in termini piuttosto ristretti, la natura e l’ambito
degli obblighi derivanti da tali obiettivi e, infine, nella Parte III dell’Appendice
della CSE sottolinearono che gli obblighi giuridici che avevano contratti erano
di natura internazionale e la loro applicazione era rimessa unicamente al mecca-
nismo di supervisione previsto nella Parte IV. Difficilmente avrebbero potuto
fare di più per palesare l’intenzione di non creare diritti soggettivi a favore dei
beneficiari dei singoli diritti. Peraltro, l’esclusione dei diritti sociali dal conte-
nuto vincolante del sistema europeo dei diritti umani non è stata del tutto com-
pleta. V’è una disposizione che si distingue dalla restante parte della CEDU in
Economic, Social and Cultural, in J. symonides (ed.), Human Rights: New Dimensions and Chal-
lenges, Aldershot, 1998, p. 86, parla di “chronic economic stagnation and consumer shortages”.
3 Il testo di tale Convenzione è in ETS, n. 35.
4 Il testo riveduto della CSE del 3 maggio 1996, in ETS, n. 163, ha, finora, raccolto 22 ratifiche.
5 Risoluzione dell’Assemblea generale 2200 A (XXI) del 16 dicembre 1966.
6 Si veda le citazione dei Travaux Préparatoires di m. pellonpää , Economic, Social and Cul-
tural Rights, in r. s t. J. macdonald , f. m atshcer , h. petzold (eds.), The European System for
the Protection of Human Rights, Dordrecht, 1993, p. 855.
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Description:Habermas ha spesso spiegato, il principio di universalizzazione funziona . Questa tesi generale è sviluppata da J. habermas, op. cit., attraverso la trovano ampia accoglienza nei movimenti regionalisti, secessionisti, che spruz-.